Ci attende un futuro polarizzato e automatizzato.
Il futuro che ci attende andrà sempre di più verso scenari tecnologici sempre più complessi e sorprendenti: robotica, procedure automatizzate, intelligenze aumentate che – nutrite da dati umani o anche sintetici – saranno in grado di regalare documenti, dialoghi, immagini, video e intere identità fittizie. Sempre di più intelligenze artificiali e robotica si combineranno in un’interazione avvincente e delicatissima.
Noi – nella migliore delle ipotesi – resteremo semplicemente artefici di un corretto prompt, quindi, conferiremo le istruzioni a macchine sempre più in grado di costruire scenari mai interamente controllabili.
Almeno fino a quando ci sarà concesso. Perché probabilmente, nell’assuefazione all’automazione e nella disabitudine all’attento controllo, finiremo per delegare alle intelligenze artificiali anche istruzioni e controlli e, quindi, semplicemente ci limiteremo ad abilitare in un prossimo e possibile scenario futuribile un dialogo tra intelligenze artificiali e procedure automatizzate che si confronteranno direttamente tra loro al posto nostro.
In mezzo a questo guado tecnologico resterà (lo si spera) l’uomo con le sue regole. Ma l’abilità di regolamentare, che sarebbe utilissima in tempi così complicati, si è andata perdendo, perché si vive la drammatica sensazione di essere disarmati di fronte a questa complessità, in un intreccio di ordinamenti che a livello europeo e internazionale faticano a parlarsi e scendono spesso ad articolati compromessi in un’onda di ipertrofia normativa che insegue il dettaglio e non l’astrazione.
A questo si aggiunga che il popolo del web e del social web si caratterizza per benaltrismo tecnologico che alimenta polarizzazioni tra tecnoentusiasti e catastrofisti (e gli stessi legislatori seduti nelle stanze dei bottoni ne sono vittime).
Esempi dell’incredibile capacità di regolamentare la realtà che ci riguarda in una fattispecie astratta, attività preziosa che oggi ci manca, sono offerti da molti articoli di importanti legislazioni del passato.
L’articolo 2705, ad esempio, contenuto nel nostro codice civile (libro VI – titolo II dedicato alle prove) è una fulgida dimostrazione di norma scritta per tener conto di un’innovazione tecnologica mantenendo intatto l’assetto sistematico già offerto dalla legislazione.

Ricordo a tutte e tutti noi che il nostro codice attualmente in vigore è stato emanato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, entrando in vigore il 21 aprile 1942, e ha unificato diritto civile e commerciale in sei libri.
Questo articolo, in particolare, è dedicato al telegramma, riportando la sua validità probatoria nell’alveo della scrittura privata, precisandone il perimetro, senza alcun tecnicismo. Semplicemente il valore è garantito da una custodia fiduciaria e le caratteristiche di quella custodia (in termini di ruoli e responsabilità) consentono di stabilirne una gradazione probatoria.
Il testo è sintetico e astratto, c’è un riferimento generico a regolamenti in vigore e non si è sentita l’esigenza di integrare la normativa primaria con definizioni o specifiche regole tecniche (di futura memoria).
Questo modus operandi ha consentito a tale regola astratta di resistere fino ad oggi, ma soprattutto ha consentito alla dottrina e alla giurisprudenza di stabilire interpretativamente il valore probatorio di tecnologie successive, come telex e comunicazioni e-mail. Anche un messaggio whatsapp o telegram oggi ha un valore paragonabile alla scrittura privata grazie all’art. 2705 presente nel nostro codice civile. E in realtà il principio della custodia fiduciaria ivi previsto contiene le radici interpretative per risolvere moltissime questioni relative al valore probatorio di ciò che accade on line.
La necessaria ricerca della qualità e della sintesi nella stesura delle regole che ci riguardano andrebbe insegnata in Università e dovrebbe caratterizzare ogni ciclo di studi per noi giuristi.
Purtroppo questa capacità di sintesi e astrazione si è persa per una serie di ragioni.
Oggi le regole della nostra digitalità sono disseminate in normative nazionali primarie e secondarie e in vari regolamenti e direttive UE, dove non si ricercano più astrazione e sistematicità, ma si insegue ogni novità tecnologica in una corsa impossibile e snervante.
E ci troviamo a studiare adesso -ad esempio – il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2532 (uno dei tanti regolamenti esecutivi di eIDAS), consapevoli che questo modo di legiferare non potrà mai soddisfarci del tutto ed è simile alla ricerca della pentola dove finisce l’arcobaleno.
Una sfida impari che noi giuristi non dovremmo meritare.
Spero che anche, attraverso strumenti che possano con pazienza e gradevole lentezza aiutarci a ragionare come la presente Rivista, si possa raccogliere la sfida di raccontare e, quindi, di interpretare il futuro con necessaria astrattezza, sinteticità e sistematicità.
Del resto, la fretta è sempre stata cattiva consigliera e, forse, in un mondo social pervaso dalla velocità di video e like, raccogliere per strada un po’ di meditativa lentezza potrebbe essere una incredibile rivoluzione.
PAROLE CHIAVE: efficacia probatoria / futuro digitale / nuove tecnologie / telegramma
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