• Avvocato del Foro di Lecce. Perfezionato in “Coding for lawyers e legal tech. Programmazione per giuristi, intelligenza artificiale e blockchain per il professionista legale del futuro (9ZS)” presso l’università degli studi di Milano. Ha partecipato in veste di relatore a numerosi convegni in materia di diritto delle nuove tecnologie e dei processi telematici in genere e sul processo civile telematico in particolare. Autore di articoli e pubblicazioni sulle nuove tecnologie. Delegato nazionale nell’Organismo Congressuale Forense, il parlamento nazionale degli avvocati, che elabora e promuove progetti e proposte a tutela della avvocatura e della società, per il triennio 2025 – 2028; per OCF è responsabile del gruppo di lavoro sulla intelligenza artificiale.

Abstract

Nell’era globale, la sovranità giuridica si frammenta lungo infrastrutture tecnologiche che producono regole, vincoli e asimmetrie di potere. La blockchain crea forme di proprietà sottratte ai meccanismi di controllo statale; l’intelligenza artificiale introduce centri di potere cognitivo capaci di orientare decisioni giuridiche. Questi fenomeni configurano una nuova geografia del potere nella quale diritti e sovranità vengono ridefiniti al di fuori degli ordinamenti territoriali. Il contributo propone una lettura unitaria di queste trasformazioni, interrogandosi su come il diritto (e l’uomo, prima di esso) possa recuperare legittimazione, responsabilità e tutela effettiva in un mondo dominato da poteri digitali globali.

Il tramonto della sovranità territoriale

Giuseppe Capograssi osservava che “…nessun ordinamento è definitivo, perché nessuna situazione della vita esaurisce le invenzioni della vita. E nessun ordinamento resta intatto di fronte al mutare della storia perché non è possibile prevedere l’imprevedibilità della vita[1].

Questa intuizione, formulata in un contesto storico ben diverso dal nostro, acquista oggi un significato profetico.

La sovranità statale, intesa come monopolio della produzione normativa e della giurisdizione entro confini territoriali definiti, è messa radicalmente in discussione dall’emergere di nuove infrastrutture tecnologiche globali.

Carl Schmitt parlava di Großraum, “il “grande spazio” imprecisato nell’estensione territoriale e indefinito circa l’identità della popolazione”, che avrebbe avuto effetti mortiferi per lo Stato. La metafora schmittiana si attaglia perfettamente alla rete digitale: uno spazio fluido, in costante movimento, incontenibile, incontrollabile. Come il mare per i giuristi dei primi del Novecento, Internet rappresenta oggi una sfida radicale al paradigma della sovranità territoriale.

La questione non è meramente accademica. Le big tech — Apple, Microsoft, Google, Meta — hanno raggiunto dimensioni economiche paragonabili a quelle di interi Stati nazionali. Nel 2021, Apple da sola vale quanto l’intero indice Dax 30 tedesco, superando il PIL di nazioni come Egitto, Romania o Portogallo[2]. Queste entità esercitano un potere di fatto che si traduce in capacità normativa: stabiliscono regole d’uso, condizioni contrattuali, meccanismi di risoluzione delle controversie che incidono sulla vita di miliardi di persone, al di fuori del controllo democratico degli Stati.

Se, poco prima del big bang della intelligenza artificiale generativa, si affermava che “Questi nuovi mondi …saranno regolati dalle scelte di Facebook, Google e Amazon molto più che dalle leggi degli Stati.”, il quadro politico attuale è ancora più incerto, nel momento in cui la tecnologia vive accelerazioni esponenziali: “Un singolo ciclo di addestramento, gestito da un piccolo team nell’arco di alcuni mesi, può produrre un sistema di intelligenza artificiale in grado di cambiare l’intera traiettoria della tecnologia.”, e con essa il mondo intero.

Il segno mediatico attuale di questi cambiamenti è la foto dei padroni delle big tech al giuramento di Trump: la presenza di Bezos, Zuckerberg, Cook, Pichai e Chew rappresenta plasticamente la nuova sovranità. O il ritorno ad un vecchio modello dove prevalevano gli aspetti mercantili, come ai tempi della Compagnia delle Indie.

Non è prerogativa dei repubblicani: Giuliano Da Empoli[3] descrive benissimo la presenza (e la influenza) di Eric Schmidt, già amministratore delegato di Google e di Alphabet, nella campagna elettorale di Obama nel 2012, e nelle successive scelte.

Si aggiunga poi la preoccupazione per l’impatto sulle istituzioni civiche, quali istruzione e stampa, certamente pregiudicate nella libertà di espressione dalla ripetizione algoritmica.

 

Sovranità senza Stato: metaverso e blockchain

Per tutti noi, sembra strano immaginare che si possa fare a meno dello Stato: siamo cresciuti sotto il suo ombrello, allo stesso tempo ideale di patria e fornitore di welfare. In realtà, l’idea di Stato – nazione è relativamente giovane nella storia della umanità, avendo “solo” duecento anni. Ed accanto allo stato, le tensioni antistatali, ora individualiste, ora anarchiche, non sono mancate.

Nel Manifesto Cypherpunk del 1993, all’alba dell’era digitale, Eric Hughes avvertiva: “La privacy è necessaria per una società aperta nell’era digitale. Non possiamo aspettarci che i governi, le aziende o altre grandi organizzazioni senza volto ci concedano la privacy. Dobbiamo difenderla noi stessi. I cypherpunk scrivono il codice. Sappiamo che qualcuno deve scrivere software per difendere la privacy, e… noi lo scriveremo.”.

Questo programma si è tradotto, grazie al leggendario[4] Satoshi Nakamoto, nel sistema peer-to-peer della blockchain, che consente trasferimenti di valore senza intermediari e senza controllo statale. La blockchain rappresenta uno dei tentativi più complessi di realizzare una forma di sovranità senza Stato. Nata nell’humus culturale dei Cypherpunk, questa tecnologia si fonda su un principio radicalmente anarchico: la decentralizzazione del potere di emissione e controllo, tradizionalmente avocato da un ente centrale.

La blockchain crea forme di proprietà e di circolazione dei beni radicalmente nuove. I token e gli NFT (Non-Fungible Token) possono rappresentare beni digitali o digitalizzare beni del mondo fisico, creando un sistema proprietario parallelo a quello tradizionale. Non si può parlare di detenzione fisica di questi beni e non c’è la trascrizione in pubblici registri controllati dallo Stato, ma l’iscrizione in un registro distribuito, accessibile pubblicamente ma controllato algoritmicamente dalla rete stessa[5].

Le implicazioni giuridiche sono di portata rivoluzionaria. Il trasferimento della proprietà avviene tramite smart contract, che eseguono automaticamente le prestazioni al verificarsi di determinate condizioni, senza necessità di intervento umano e senza possibilità di revoca. La doppia alienazione — patologia tipica dei sistemi tradizionali — viene evitata ex ante dalla struttura stessa del sistema[6].

Oggi sembra già lontanissima nel tempo la illusione di trasferire beni e servizi nel cyberspazio. Eppure solo pochi anni fa non si parlava che di metaverso. E la automazione conseguente ha generato tantissimi interrogativi che sono comunque attuali.

Come può lo Stato esercitare le proprie funzioni essenziali — imposizione fiscale, tutela dei creditori, contrasto al riciclaggio — quando i beni si sottraggono materialmente alla sua presa? Come può il cittadino tutelarsi nel Großraum?

E se già per il commercio via internet, ormai ordinario, “è impensabile imporre a molte delle attività svolte da questi soggetti, su base nazionale, il concetto di autorizzazione amministrativa come conosciuto ed applicato fino ad ora” si può solo perdere la testa appresso problemi di giurisdizione: quid juris se un soggetto “…accede al metaverso attraverso il suo avatar e in modo deliberato danneggia irrimediabilmente le proprietà digitali presenti sui sistemi, distribuiti in Francia, Svizzera e Stati Uniti”? Ci sarà un giudice competente? E dove?

 

L’intelligenza artificiale come potere cognitivo

Se la blockchain ha messo in discussione il monopolio statale sulla circolazione della ricchezza, l’intelligenza artificiale sfida il monopolio (statale ed umano) sulla produzione del sapere giuridico e sulla decisione.

Essa rappresenta un nuovo centro di potere cognitivo, capace non solo di supportare il diritto, ma di produrre autonomamente regole, orientare strategie, influenzare decisioni. Con il ben noto AI Act, l’Unione Europea ha classificato alcune applicazioni come tecnologia ad alto rischio, anche per libertà personale e giustizia.

Non si può negare che i recenti approdi dell’intelligenza artificiale offrano strumenti di straordinaria potenza: modelli linguistici in grado di analizzare migliaia di precedenti, sistemi predittivi che valutano la probabilità di successo di una azione legale, algoritmi che redigono contratti o risolvono controversie.

La questione cruciale è: chi controlla questi sistemi? Chi ne garantisce la trasparenza, l’imparzialità, la conformità ai principi costituzionali?

La giustizia predittiva, alimentata da enormi banche dati di sentenze e decisioni, promette di rendere il diritto più prevedibile e uniforme. Ma il rischio è quello di una cristallizzazione conservatrice: gli algoritmi apprendono dai precedenti e tendono a riprodurli, neutralizzando la possibilità di evoluzione giurisprudenziale[7]. Il diritto vivente, fatto di interpretazione creativa e adattamento al mutare della realtà sociale, rischia di fossilizzarsi in modelli statistici.

Ancora più problematica è la questione della responsabilità. Quando una decisione giuridicamente rilevante — dalla concessione di un credito alla valutazione di un rischio assicurativo, dalla selezione di un curriculum alla modulazione di una pena — è presa o influenzata da un sistema automatizzato, chi risponde degli errori? Il programmatore? L’utente? Il proprietario del sistema?

E soprattutto, esiste una autorità giudiziaria in grado di giudicare, reprimere, ordinare, e, ancor peggio, garantire la esecuzione delle proprie decisioni?

 

La crisi del paradigma giurisdizionale

La combinazione di blockchain e intelligenza artificiale produce una crisi del paradigma giurisdizionale tradizionale. La giurisdizione, etimologicamente “dire il diritto”, presuppone una autorità legittimata dal popolo sovrano che, attraverso processi trasparenti e democraticamente controllabili, risolve le controversie e fa valere i diritti, anche con l’uso legittimo della forza della autorità.

La giurisdizione si confronta oggi con l’algoritmo: i Tribunali amministrativi italiani riflettono ormai da qualche anno sull’uso di procedure automatizzate nella amministrazione pubblica, insistendo sulla necessità della “riserva di umanità[8], ovvero del controllo sul prodotto della elaborazione della macchina. E solo da pochi giorni il principio è stato massimato in una sentenza.

Ed ancora, come può esercitarsi la giurisdizione quando i beni si trovano su registri distribuiti globalmente, accessibili solo tramite chiavi crittografiche che lo stesso debitore può occultare? Il caso concreto è emblematico: alcuni matrimonialisti di common law consigliano al coniuge in procinto di separarsi di convertire il proprio patrimonio in criptovalute, proprio per sottrarsi agli obblighi alimentari[9]. Appare inaccettabile che il debitore possa eludere le proprie obbligazioni in questo modo, eppure il sistema giuridico tradizionale fatica a trovare strumenti efficaci.

Da qualche anno la giurisprudenza italiana ha iniziato a confrontarsi con questi problemi. Ad aprire la strada, le corti bresciane: la Corte di appello di Brescia ebbe a confermare il decreto del Tribunale, che escludeva la conferibilità di criptovaluta quale capitale sociale di s.r.l. poiché non immediatamente valutabile[10].

L’espropriazione forzata, cardine della effettività della tutela giurisdizionale, si trova di fronte a ostacoli apparentemente insormontabili. Come si pignorano beni che esistono solo su una blockchain[11]?

Ad esempio, la blockchain non riconosce soggetti terzi diversi dal titolare delle chiavi private, rendendo di fatto impossibile il trasferimento coattivo. Le soluzioni ipotizzate — dalla coercizione indiretta (astreinte) alla ricerca materiale delle chiavi attraverso perizie informatiche — evidenziano l’inadeguatezza degli strumenti tradizionali. Si palesa la necessità di ripensare categorie fondamentali del diritto processuale alla luce delle nuove realtà tecnologiche.

La domanda di fondo è: può il diritto continuare a fondarsi su categorie ormai secolari — proprietà, possesso, trasferimento, esecuzione — pensate per un mondo di beni tangibili e territorializzati?

 

Verso un nuovo paradigma: regolare a più livelli i diritti digitali

Siamo ad un punto cruciale: si sostiene, forse in maniera pessimista, che “…quello a cui stiamo assistendo è un fenomeno di ritirata del diritto di fronte ad una eccedenza tecnologica che lo sta sostituendo.[12].

La verità è che “sentiamo sempre più l’assenza dei nostri Stati, che non sembrano pronti a regolare tutti i problemi che verranno in questo mondo digitale-virtuale.”, ma occorre anche considerare che E’ proprio la pervasività totalizzante di internet nella società civile a rendere impossibile una compiuta e concreta disciplina e regolamentazione del fenomeno.”[13].

E per contro non si può neanche essere ingenuamente ottimisti. La crisi del monopolio statuale della giurisdizione non significa necessariamente la fine del diritto, ma richiede una profonda reimpostazione del suo fondamento teorico e dei suoi strumenti operativi.

In primo luogo, occorre accettare che la sovranità nel cyberspazio non può essere esercitata secondo il modello westfaliano del potere territoriale esclusivo. La regolazione dei fenomeni digitali richiede necessariamente forme di cooperazione sovranazionale. “Più sensato è il tentativo di organismi sovrastatuali (come l’Unione Europea) di disegnare un sistema di regole condivise tra più Paesi che, per volume complessivo delle rispettive economie, popolazione e fetta di mercato globale, possono effettivamente sperare di giocare un ruolo significativo sullo scenario economico mondiale.”.

L’Unione Europea ha avviato questo percorso con una serie di regolamenti ed atti normativi[14], ma l’efficacia di questi strumenti dipende dalla capacità di coordinarsi con altre potenze regolatorie (Stati Uniti, Cina) e di imporre le proprie regole agli operatori globali.

Manca, però, un effettivo potere sulla tecnologia: è necessario sviluppare nuove forme di giurisdizione, appunto tecnologica. Se “Ogni epoca ha il suo potenziale regolatore, la sua minaccia alla libertà”, come insegna Lessig, allora il diritto deve imparare a regolare il codice stesso proprio per fronteggiare le minacce che da esso possano arrivare.

Se si devono imporre standard di trasparenza algoritmica, requisiti di verifica dei sistemi di IA, obblighi di interoperabilità delle piattaforme, ciò significa anche mettere gli uomini in condizioni di valutare, e dunque sviluppare competenze tecniche negli operatori del diritto: giudici, avvocati, legislatori devono comprendere il funzionamento delle tecnologie che regolano.

Infine, occorre ripensare gli strumenti di tutela processuale.

In questa direzione si è guardato con fiducia alla tecnologia stessa, ed alla tecnologia blockchain che potrebbe tornare utile.

La blockchain c.d. permissioned — cioè con autorità centralizzate di validazione — potrebbe offrire maggiori possibilità di controllo pubblico rispetto alle blockchain c.d. permissionless, ovvero completamente decentralizzate. Gli smart contract potrebbero essere obbligati a prevedere clausole di “circuit breaker” che consentano l’intervento dell’autorità giudiziaria in casi eccezionali. I sistemi di custodia delle chiavi crittografiche (wallet) potrebbero essere sottoposti a regolamentazione e controllo, analogamente a quanto avviene per gli intermediari finanziari tradizionali[15].

 

Conclusioni: il diritto nell’era dei poteri digitali

La sfida che i poteri digitali pongono al diritto è epocale. Non si tratta di una semplice questione di adattamento tecnico, ma di una ridefinizione dei fondamenti stessi dell’ordinamento giuridico. La sovranità non appartiene più solo agli Stati, ma si distribuisce lungo infrastrutture tecnologiche globali che producono regole, creano asimmetrie di potere, ridefiniscono diritti.

Il rischio concreto è quello della tecnocrazia totalitaria, il tecnopolio preconizzato da Postman: un nuovo feudalesimo digitale, nel quale pochi soggetti privati — le piattaforme tecnologiche — esercitano un potere di fatto superiore a quello degli Stati, senza però le forme di legittimazione democratica, di controllo pubblico, di responsabilità che caratterizzano il potere statuale. In questo scenario, la tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona rischierebbe di diventare illusoria.

Ma vi è anche l’opportunità di costruire forme più evolute di democrazia e di tutela dei diritti. La tecnologia, se adeguatamente regolata, può rendere il diritto più accessibile, trasparente, efficiente. L’intelligenza artificiale può soccorrere la attività umana e quindi anche quella giudiziaria nell’analisi di casi complessi. La blockchain può garantire forme di certificazione e autenticazione più sicure e meno costose. Gli smart contract possono ridurre i costi di transazione e i tempi di esecuzione.

La chiave sta nel recuperare, in forme nuove adatte al contesto digitale, i principi fondamentali dello Stato di diritto: legalità, trasparenza, responsabilità, tutela giurisdizionale effettiva. Il diritto deve riaffermare la propria centralità non attraverso l’illusione di un impossibile controllo territoriale esclusivo, ma attraverso la capacità di stabilire standard vincolanti, di garantire forme di responsabilità, di assicurare che i diritti fondamentali della persona siano effettivamente tutelabili anche nel cyberspazio.

In definitiva, la questione non è verificare se il monopolio statuale della giurisdizione sopravvivrà nell’era digitale: probabilmente no, almeno nella sua forma tradizionale; ma se riusciremo a costruire forme nuove di regolazione democratica dei poteri digitali, capaci di garantire che la tecnologia serva l’uomo e non viceversa. È questa la vera sfida per il diritto del XXI secolo.

Siamo ad un bivio.

Da una parte, dobbiamo fronteggiare il pericolo individuato da Henry Kissinger, grande appassionato di intelligenza artificiale nella fase finale della sua vita: “La cognizione umana perde il suo carattere personale. Gli individui si trasformano in dati e i dati diventano sovrani.

Oppure accettare la sfida del nuovo mondo grazie alle parole di Matt Shumer, che suonano come l’evangelico estote parati, ma che in realtà restituiscono centralità all’uomo: “So che le persone che ne usciranno meglio sono quelle che iniziano a impegnarsi ora — non con paura, ma con curiosità e senso di urgenza.

 


NOTE

[1] CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, Milano, 1962, 202.

[2] Dati in CERRINA FERONI, Big tech, Garante Privacy: “Come rifondare il diritto nella nuova realtà digitale”. Sul potere economico delle big tech e le sue implicazioni giuridiche, v. anche S. SANNA, Come disciplinare il metaverso prima che diventi un sistema feudale.

[3] DA EMPOLI, L’ora dei predatori, Torino, 2025, 91.

[4] Si dubita che Nakamoto sia una persona in carne ed ossa, ed ovviamente la questione stuzzica molto fantasie e curiosità, alle quali non intendo sottrarmi.

[5] Sulla struttura giuridica dei token e degli NFT, v. DE FILIPPI – WRIGHT, Blockchain and the Law, Cambridge (Mass.), 2018; FINCK, Blockchain Regulation and Governance in Europe, Cambridge, 2019; per il diritto italiano, FINOCCHIARO, NFT e metaverso: prime considerazioni, in Dir. inf., 2022, 1, 1.

[6] Sugli smart contract e le loro implicazioni giuridiche, v. SZABO, Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets, 1996; BUTERIN, A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform, 2014 (Ethereum White Paper); per la dottrina italiana, GIANNONE CODIGLIONE, Smart contracts e forma negoziale, in Contratto e impresa, 2019, 978.

[7] Sui rischi della giustizia predittiva, avvertivano già GARAPON – LASSÈGUE, Justice digitale, Paris, 2018; per l’Italia, PASCUZZI, Intelligenza artificiale e giustizia: alla ricerca di un nuovo paradigma, in Foro it., 2020, V, cc. 145-152.

[8] La espressione è stata coniata da GALLONE (tra gli altri scritti, Riserva di umanità e funzioni amministrative, 2023, Padova).

[9] Casi riportati dalla prassi anglosassone; v. anche FINOCCHIARO, Le cripto-valute come elementi patrimoniali assoggettabili alle pretese esecutive dei creditori, in Riv. esec. forz., 2019, 285.

[10] Sulla problematica dell’espropriazione di criptovalute, v. anche CAPACCIOLI, Aspetti operativi e ricadute giuridiche delle cripto-attività, in Riv. dir. banc., 2019, 575; CANELLA, Esecuzione forzata su criptovaluta: qualche idea e nessuna certezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, 235.

[11] La vanità suggerisce il rinvio a CAPRIOLI, Allocazione di beni sulla blockchain: detenzione, trasferimento, espropriazione, Diritto di internet, 2022, 1, 37.

[12] MATTEI, La fine del diritto, Feltrinelli, Milano, 2025, 13.

[13] CLARIZIA, Internet: gli interrogativi del civilista, Diritto di internet, 2022, 1, 3.

[14] Tra tutti, ovviamente l’AI Act; e per citare i principali il Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2024 sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA); il Digital Markets Act (Regolamento UE 2022/1925) e il Digital Services Act (Regolamento UE 2022/2065).

[15] Su blockchain permissioned e possibili forme di controllo pubblico, v. SARZANA DI S. IPPOLITO – NICOTRA, Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT, Milano, 2018, pp. 51 ss.; FAINI, Distributed Ledger Technologies and Financial Services Regulation: Challenges and Opportunities, in European Business Organization Law Review, 2020, pp. 297-318.

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PAROLE CHIAVE: blockchain / Giurisdizione / intelligenza artificiale / sovranità digitale / Tutela dei diritti.

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