• Avvocata e consulente, la sua expertise si colloca all'intersezione tra Diritto delle nuove tecnologie, etica digitale e governance strategica. Possiede una profonda competenza che abbraccia la protezione dei dati personali, la cybersecurity e le complesse implicazioni normative ed etiche dell'Intelligenza Artificiale. Offre analisi e soluzioni innovative a professionisti e imprese che attraversano la trasformazione digitale. Il suo approccio distintivo coniuga un rigoroso tecnicismo giuridico con una sensibilità filosofica, mirando a decodificare la complessità normativa come opportunità per costruire sistemi affidabili e modelli di business responsabili. 

Abstract

La proliferazione di regimi settoriali transnazionali, l’emergere di forme di potere privato con funzioni quasi-sovrane (piattaforme digitali, corporations globali) e la deterritorializzazione prodotta dal cyberspazio hanno generato una configurazione policentrica irriducibile alle categorie classiche del diritto pubblico. Il monopolio statale della produzione normativa è sostituito da un arcipelago di ordinamenti parzialmente autonomi che si intersecano secondo geometrie complesse. Questa trasformazione pone interrogativi radicali sulla tutela dei diritti fondamentali (quando il potere rilevante non è più quello statale), sulla legittimità democratica (quando le decisioni vengono assunte da istituzioni transnazionali o algoritmi), sulla risoluzione dei conflitti normativi (in assenza di gerarchie formali tra ordinamenti). Rifiutando sia la nostalgia neowestfaliana sia l’utopismo cosmopolitico, il contributo propone di ripensare categorie fondamentali come sovranità, costituzione e democrazia per reinterpretarle. Si delineano ipotesi di riconfigurazione istituzionale (federalismo asimmetrico globale, sussidiarietà radicale, costituzionalismo sperimentale) che accettino la complessità come condizione permanente anziché anomalia transitoria. Il nucleo teorico consiste nel riconoscere la dimensione tragica dei conflitti contemporanei tra valori incommensurabili e nel recuperare virtù intellettuali dimenticate dalla modernità giuridica: retorica, prudenza, giudizio contestuale. Abitare la complessità oltre lo Stato-nazione richiede strumenti per gestire tensioni irrisolte, accettando la parzialità costitutiva di ogni prospettiva senza rinunciare al rigore analitico.

Le chimere delle norme attuali

Quando, nel 1648, i plenipotenziati si riunirono nelle città gemelle di Münster e Osnabrück non sapevano di star celebrando un rito fondativo che avrebbe plasmato l’immaginario giuridico per oltre tre secoli. La Pace di Westfalia costituì una cosmogonia, un atto demiurgico che generò un universo popolato da entità sovrane, reciprocamente impermeabili, ciascuna signora assoluta del proprio frammento di mondo. Come nel mito platonico del Politico, in cui gli dèi si spartiscono greggi di mortali, così gli Stati si spartirono porzioni di umanità territorialmente circoscritta.

Questa geografia sacra è oggi in dissoluzione. Ma non secondo la dialettica hegeliana del superamento (Aufhebung) in cui il momento successivo conserva e trascende il precedente. Assistiamo, piuttosto, a qualcosa di più inquietante ovvero ad una dissolvenza, un fading progressivo dove i confini perdono nitidezza senza che emerga ancora una forma definita. È la condizione che Gramsci definì interregno (il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati).

La costruzione westfaliana si fondava sull’idea che lo Stato fosse come una scatola che racchiude territorio, popolo, potere. Una topologia euclidea in cui ogni punto apparteneva a uno e un solo spazio sovrano. Ma la realtà contemporanea somiglia più alle geometrie non euclidee di Riemann, spazi curvi in cui le parallele si incontrano, superfici che si ripiegano su sé stesse, dimensioni che si intersecano in modi che sfidano la percezione ordinaria.

Immaginiamo il diritto contemporaneo come l’immagine borgesiana della Biblioteca di Babele: una struttura infinita di gallerie esagonali, ciascuna contenente volumi che seguono proprie regole combinatorie, senza un catalogo generale che le ordini. Il giurista contemporaneo è come il bibliotecario di Borges, condannato a vagare tra scaffali che comunicano secondo logiche imperscrutabili, cercando un libro che forse non esiste, il testo che rivelerebbe l’ordine nascosto dell’insieme.

La lex mercatoria medioevale, quel diritto consuetudinario elaborato dai mercanti nelle fiere europee, aveva già prefigurato forme di normazione transnazionale. Ma operava in un mondo in cui il potere sovrano era frammentato feudalmente, in cui l’autorità imperiale e quella papale si contendevano la plenitudo potestatis. Il paradosso è che proprio quando lo Stato moderno sembrava aver risolto questa frammentazione – attraverso il principio bodiniano della sovranità indivisibile – la complessità sistemica ricrea condizioni simili a quelle protomoderne, ma su scala planetaria e con intensità incomparabilmente maggiore.

Gli arbitrati internazionali sugli investimenti, disciplinati da trattati bilaterali che sottraggono controversie miliardarie alla giurisdizione statale, costituiscono una sorta di return of the repressed freudiano; ritorna ciò che il positivismo giuridico ottocentesco credeva di aver espulso dalla scena. Il diritto selvaggio, non addomesticato dalla volontà statale, riaffiora attraverso le crepe dell’edificio westfaliano.

Il Cyberspazio

Dante, nel canto XXVI del Purgatorio, fa incontrare al poeta due schiere che procedono in direzioni opposte, condannate a sfiorarsi senza mai incontrarsi veramente. Così lo spazio fisico e il cyberspazio; coesistono, si toccano in ogni punto (attraverso i dispositivi che li mediano) eppure appartengono a dimensioni ontologicamente eterogenee.

La domanda «di chi è sovrano il cyberspazio?» è mal posta, come chiedere «di che colore è il numero sette?». Il cyberspazio non è un territorio in senso classico, non ha estensione misurabile in chilometri quadrati. È, meglio, ciò che Deleuze e Guattari chiamerebbero uno spazio liscio, contrapposto allo spazio striato della sovranità territoriale. Lo spazio liscio è quello del nomade, attraversabile in tutte le direzioni, privo di punti fissi; lo spazio striato è quello del sedentario, organizzato secondo coordinate, delimitato da confini.

Ma la metafora più illuminante viene forse dalla fisica quantistica. Gli utenti di una piattaforma digitale esistono in una sorta di sovrapposizione di stati giurisdizionali. Facebook, con i suoi tre miliardi di utenti, è simultaneamente soggetta al diritto californiano (in cui ha sede), al GDPR europeo (per gli utenti UE), alle leggi cinesi (per chi opera da lì, se potesse), a innumerevoli altre normative nazionali. Come la particella che si trova in stati multipli fino all’osservazione, l’atto giuridico nel cyberspazio collassa in una giurisdizione specifica solo quando un tribunale concreto viene adito.

Le conseguenze sono molto interessanti. La censura operata da una piattaforma privata è esercizio di libertà contrattuale (prospettiva liberale) o espropriazione di un diritto fondamentale (prospettiva costituzionale)? È soggetta al First Amendment (se l’azienda è americana) o agli standard europei sulla libertà di espressione (se l’utente è europeo)? I quesiti non hanno risposta univoca perché le categorie giuridiche presuppongono quella coincidenza tra spazio fisico e spazio giuridico che qui è venuta meno.

 

Potere privato e nuove feudalità

Hobbes immaginava il Leviatano come un corpo artificiale che concentrava in sé tutta la potenza dispersa degli individui nello stato di natura. L’iconografia del frontespizio del Leviathan è eloquente, un corpo gigantesco composto da miriadi di corpi umani che impugna spada e pastorale. Ma cosa accade quando questo corpo si frammenta, quando le membra si staccano e acquistano vita autonoma?

Le corporations transnazionali contemporanee – Amazon, Google, BlackRock – dispiegano forme di potere che in epoche precedenti avremmo definito senza esitazione come sovrane. Amazon controlla una porzione così rilevante del commercio elettronico da poter decidere quali imprese prosperano e quali falliscono, modulando algoritmi e politiche di accesso. BlackRock, gestendo asset per oltre dieci trilioni di dollari, influenza le scelte strategiche di migliaia di aziende attraverso i diritti di voto azionario. Google determina cosa è visibile e cosa invisibile nell’infosfera, esercitando un potere epistemico senza precedenti.

La categoria marxiana del potere economico non cattura adeguatamente questa realtà. Marx distingueva tra potere politico (statale, pubblico) e potere economico (privato, basato sulla proprietà dei mezzi di produzione). Ma le piattaforme digitali esercitano qualcosa di qualitativamente diverso, un potere infrastrutturale che configura le condizioni stesse dell’agire sociale. Come lo Stato costruisce strade e codici civili, le piattaforme costruiscono spazi di interazione e regole di comportamento.

Alcuni teorici hanno evocato un neofeudalesimo digitale. L’analogia ha una sua pertinenza, infatti, come nel feudalesimo il potere era frammentato tra signori territoriali che esercitavano prerogative sovrane (giustizia, tassazione, coercizione) senza essere Stati nel senso moderno, così oggi poteri privati esercitano funzioni pubbliche senza la legittimazione democratica tipica della statualità. Gli utenti sono vassalli che giurano fedeltà (accettando termini di servizio lunghi quanto poemi epici) in cambio di protezione e servizi.

Ma c’è una differenza fondamentale poiché il feudatario medioevale era vincolato da una rete di obblighi reciproci, dalla fides che legava signore e vassallo. Le piattaforme digitali, invece, operano secondo la logica del contratto liberale, formalmente paritario e sostanzialmente asimmetrico. È un feudalesimo senza fides, un vassallaggio senza reciprocità.

 

Il soggetto scomposto

La teoria classica presupponeva un soggetto giuridico unitario, definito essenzialmente dalla cittadinanza. L’individuo era francese o tedesco e questa appartenenza determinava il suo diritto. Certo, esistevano conflitti di leggi, ma operavano come eccezioni all’interno di un sistema sostanzialmente coerente.

Oggi ciascuno di noi è simultaneamente cittadino di uno Stato nazionale (con diritti costituzionali), soggetto del diritto dell’Unione Europea (se europeo), titolare di diritti umani riconosciuti da convenzioni internazionali, utente di piattaforme digitali (vincolato da termini di servizio), consumatore tutelato da normative settoriali, lavoratore soggetto a contratti che incorporano clausole arbitrali internazionali, contribuente di giurisdizioni fiscali multiple se possiede asset diversificati.

Questa moltiplicazione delle soggettività giuridiche ricorda la condizione descritta da Musil ne “L’uomo senza qualità”: Ulrich, il protagonista, sperimenta una sorta di dissoluzione dell’io in possibilità multiple, nessuna delle quali può pretendere di essere la vera identità. Allo stesso modo, il soggetto giuridico contemporaneo non ha un’essenza unitaria, ma è un fascio di relazioni giuridiche eterogenee.

La questione diventa particolarmente acuta per i migranti, i rifugiati, gli apolidi. Hannah Arendt aveva già individuato il paradosso fondamentale secondo cui i diritti umani sono proclamati universali, ma la loro tutela effettiva dipende dall’appartenenza a uno Stato. Chi perde la cittadinanza perde il diritto ad avere diritti. L’universalismo dei diritti umani si infrange contro il particolarismo della cittadinanza.

Alcune proposte teoriche hanno immaginato forme di cittadinanza cosmopolitica o cittadinanza multipla. Ma non colgono il problema di fondo; infatti, la cittadinanza presuppone un demos, una comunità politica che si autodetermina. Ci si chiede, allora, se possa esistere un demos globale o se il cosmopolitismo è destinato a rimanere un orizzonte regolativo mai pienamente realizzabile, come l’ideale kantiano della pace perpetua.

 

La democrazia nell’era della dispersione

Rousseau immaginava il contratto sociale come un atto attraverso cui la moltitudine diventa popolo, acquisendo volontà generale, ma questa volontà generale presupponeva una comunità piccola, trasparente, dove i cittadini potevano riunirsi nell’agorà e deliberare faccia a faccia. Gli Stati moderni hanno dovuto inventare la rappresentanza per superare i limiti della democrazia diretta.

Si veda come rappresentare ciò che è disperso e frammentato. La Banca Centrale Europea prende decisioni che incidono sulla vita di centinaia di milioni di persone e, facendolo, rappresenta formalmente gli Stati membri attraverso meccanismi indiretti, ma sostanzialmente opera secondo logiche tecnocratiche che sfuggono al controllo democratico.

Il problema non è nuovo. Carl Schmitt, nell’analisi della dittatura commissaria, aveva già individuato la tensione tra legalità e legittimità, tra procedura e decisione. Ma Schmitt immaginava ancora un decisore sovrano identificabile. Oggi la decisione è distribuita attraverso networks complessi in cui è impossibile localizzare un centro.

Foucault aveva visto giusto quando spostava l’attenzione dal potere come sostanza (detenuto da un soggetto) al potere come relazione diffusa attraverso il corpo sociale. La governamentalità neoliberale opera non attraverso comandi espliciti ma modulando incentivi, configurando scelte, plasmando soggettività.

Alcuni teorici hanno proposto il concetto di demarchia algoritmica per cui i sistemi decisionali basati su intelligenze artificiali che potrebbero superare i limiti cognitivi della democrazia rappresentativa. Ma questa prospettiva, apparentemente tecno-ottimistica, nasconde un pericolo totalitario: la decisione politica come problema puramente computazionale misconosce irriducibilmente ciò che Aristotele chiamava phronesis, la saggezza pratica che richiede giudizio, non calcolo.

La vera prova è ripensare la democrazia non come procedura formale, ma come cultura della contestabilità. Ciò che distingue un regime democratico non è tanto il metodo decisionale quanto la possibilità permanente di mettere in discussione le decisioni, di esigere giustificazioni, di articolare dissenso. In questa prospettiva, la democrazia cosmopolitica non richiederebbe un governo mondiale ma, piuttosto, una sfera pubblica globale dove i poteri – statuali o privati, nazionali o transnazionali – possano essere interpellati e costretti a rendere conto.

 

Conflitti irriducibili

La razionalità giuridica moderna, erede dell’illuminismo, presupponeva che ogni conflitto potesse essere risolto attraverso la corretta applicazione di principi. Il diritto come geometria sociale: date le premesse, la conclusione è conseguenza necessaria. Ma questa fiducia razionalistica misconosceva la dimensione tragica dell’esistenza.

I Greci conoscevano la tragedia, Antigone contro Creonte, la legge divina contro la legge della città. Entrambi hanno ragione, entrambi hanno torto. Il conflitto non ammette sintesi. Hegel tentò di superare il tragico attraverso la dialettica, ma la realtà contemporanea sembra dar ragione alla visione tragica più che a quella dialettica.

Quando la Corte costituzionale tedesca afferma i controlimiti alla supremazia del diritto europeo, non sta semplicemente applicando un criterio giuridico. Sta articolando una visione dell’identità costituzionale tedesca, radicata nella memoria storica, nei traumi del nazismo, nell’architettura costituzionale del dopoguerra. Quando la Corte di Giustizia europea risponde rivendicando la supremazia assoluta del diritto UE, articola una visione alternativa: quella dell’integrazione europea come progetto di pace, come superamento dei nazionalismi.

Entrambe le visioni hanno dignità, radicamento storico, giustificazione morale. Il conflitto non è risolvibile attraverso un algoritmo giuridico perché non è un problema tecnico, ma esistenziale. Qui si tratta di capire quale Europa vogliamo, quale bilanciamento tra identità nazionale e integrazione sovranazionale. Queste sono domande politiche, che richiedono scelte, non deduzioni.

Il teorico contemporaneo più lucido su questi temi è forse stato Isaiah Berlin, con la sua teoria del pluralismo dei valori. I valori ultimi – libertà e uguaglianza, tradizione e innovazione, autonomia individuale e solidarietà comunitaria – sono incommensurabili. Non esiste una metrica comune per misurarli. Le scelte tra valori confliggenti sono tragiche, richiedono sacrifici, implicano perdite.

Il diritto globale contemporaneo moltiplica questi conflitti tragici; diritti umani universali contro diversità culturale, libero commercio contro protezione ambientale, innovazione tecnologica contro privacy, sicurezza contro libertà. Nessuna teoria generale può risolverli in astratto. Richiedono giudizio prudenziale, contestuale, sempre provvisorio.

 

Ipotesi per un nuovo nomos

Se il modello westfaliano è tramontato ma nessun ordine alternativo si è affermato, quale architettura possiamo immaginare? Evitando sia la nostalgia neowestfaliana sia l’utopismo cosmopolitico, tre prospettive meritano attenzione.

Primo: il federalismo asimmetrico globale. Non un governo mondiale, ma una costellazione di regimi settoriali funzionalmente differenziati, ciascuno con propria architettura istituzionale. Il commercio gestito dall’OMC, l’ambiente da trattati specifici, i diritti umani da corti regionali. Come nell’impero asburgico, in cui diversi territori godevano di statuti differenti, uniti non da uniformità ma da lealtà dinastica, così diversi regimi potrebbero coesistere senza fusione, coordinati non da una costituzione globale, ma da principi procedurali di mutuo riconoscimento.

Secondo: la sussidiarietà radicale. Riprendendo il principio cattolico-sociale, ma estendendolo, ogni problema dovrebbe essere affrontato al livello più basso possibile. Solo ciò che non può essere gestito localmente sale al livello superiore. Ma locale non significa necessariamente territoriale: potrebbero essere comunità funzionali, networks, piattaforme. L’idea è quella di una governance policentrica in cui molteplici centri coesistono, ciascuno responsabile per ambiti specifici.

Terzo: il costituzionalismo sperimentale. Abbandonare l’idea di costituzioni come testi definitivi che cristallizzano un ordine permanente. Pensarle, invece, come strutture aperte, in costante evoluzione e che incorporano meccanismi di apprendimento dall’esperienza. Il filosofo americano Dewey immaginava la democrazia come indagine cooperativa, una comunità che affronta problemi attraverso sperimentazione, valutazione dei risultati, aggiustamento delle strategie.

Ciascuna di queste prospettive ha, però, dei limiti. Il federalismo asimmetrico rischia la cacofonia, la frammentazione eccessiva. La sussidiarietà radicale può perpetuare asimmetrie di potere. Il costituzionalismo sperimentale richiede una cultura democratica sofisticata, capacità di apprendimento collettivo che non si possono dare per scontate.

 

Abitare la complessità

Kafka, nel racconto Davanti alla Legge, narra di un uomo di campagna che passa la vita davanti alla porta della Legge, sperando di entrare. Alla fine, scopre che quella porta era destinata solo a lui, ma ormai è troppo tardi. La parabola può essere letta come metafora della condizione del giurista contemporaneo: cerchiamo la porta d’accesso alla Legge, il principio unificante che darebbe senso all’intero, ma forse questa ricerca è fuorviante.

Non c’è una porta, ci sono molteplici ingressi. Non c’è un ordine, ci sono ordinamenti plurali. Il compito del pensiero giuridico non è restaurare l’unità perduta né proclamare un’unità futura, ma elaborare strumenti concettuali per abitare la complessità.

Questo richiede umiltà epistemologica. Le grandi narrazioni – lo Stato hegeliano come incarnazione dello Spirito, il mercato come meccanismo allocativo perfetto, i diritti umani come fondamento inconcusso – mostrano tutte la loro parzialità, sono utili come strumenti euristici, pericolose quando diventano dogmi.

Richiede anche recupero di dimensioni che il positivismo giuridico aveva espulso, come la retorica (l’arte di argomentare in condizioni di incertezza), la prudenza (la capacità di giudizio contestuale), l’equità (la correzione della rigidità della norma generale nel caso particolare). Aristotele, nella Nicomachea, distingueva l’episteme (conoscenza scientifica, universale, necessaria) dalla phronesis (saggezza pratica, contestuale, contingente). Il diritto appartiene più alla seconda che alla prima.

Infine, richiede coraggio intellettuale perché accettare che molti conflitti non hanno soluzione ma solo gestione, che la certezza assoluta è illusoria, che vivere nel diritto significa abitare tensioni irrisolte, è davvero difficile. Questa è accettazione della condizione umana. Il diritto, come la politica, è arte del possibile, non deduzione dal necessario.

Oltre gli ordinamenti, dunque, non c’è il caos, ma, neppure, un nuovo ordine compiuto. C’è un campo di forze in tensione dinamica, in cui molteplici centri di potere e molteplici grammatiche normative interagiscono, confliggono, si ibridano. Abitare questa condizione richiede, probabilmente, virtù che la modernità giuridica aveva dimenticato; non solo tecnica ma saggezza, non solo metodo ma giudizio, non solo certezza ma responsabilità nel decidere sotto incertezza.

È questo, forse, il senso più profondo del superamento dello Stato-nazione: non la sua scomparsa, ma la fine della sua pretesa di totalità, l’accettazione della sua parzialità costitutiva, la riscoperta di quella dimensione plurale e conflittuale che solo temporaneamente era stata mascherata dall’architettura westfaliana. Torniamo, in qualche modo, alla complessità protomoderna, ma con una differenza evidente: portiamo con noi le conquiste normative della modernità – diritti, costituzionalismo, rule of law – e la sfida è farle sopravvivere in un contesto che non presuppone più il loro contenitore originario.

PAROLE CHIAVE: cosmopolitismo / Cyberspazio / democrazia / neofeudalesimo / nomos / normazione transnazionale / ordinamenti / Piattaforme digitali / pluralismo dei valori

Condividi questo contenuto su

Tutti i contenuti presenti in questa rivista sono riservati. La riproduzione è vietata salvo esplicita richiesta e approvazione da parte dell’editore Digitalaw Srl.
Le foto sono di proprietà di Marcello Moscara e sono coperte dal diritto d’autore.